Onorevoli Colleghi! - Le vigenti disposizioni previste dal nostro ordinamento giuridico in materia di prostituzione risultano inadeguate rispetto alla rilevanza che tale fenomeno ha assunto negli ultimi anni nel nostro Paese e alla varietà di fenomeni di criminalità che si sono andati sviluppando in relazione all'esercizio di questa attività.
      A questo proposito, infatti, se da un lato è condivisibile la scelta di non sanzionare il comportamento di chi volontariamente decide di dedicarsi a tale attività, è altrettanto vero, dall'altro lato, che la mancanza di specifiche disposizioni di legge volte a stabilire i necessari presupposti per l'esercizio dell'attività e i relativi obblighi che gravano su coloro che la esercitano ha contribuito al diffondersi di forme di prostituzione certamente illegali in quanto pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.
      Non può non rilevarsi, inoltre, il rilevante interesse economico che talvolta caratterizza questa attività, e quindi occorre interrogarsi se non sia opportuno prevedere una specifica normativa anche di carattere fiscale.
      La proposta di legge in esame mira, quindi, a riconoscere l'esercizio della prostituzione alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia sanitaria, sociale e fiscale in essa espressamente stabilite, facendo ovviamente salve le disposizioni penali vigenti che sanzionano qualsiasi forma di prostituzione minorile, di sfruttamento della prostituzione o di induzione alla prostituzione.
      In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta di legge, l'esercizio della prostituzione è consentito soltanto in luoghi non aperti al pubblico e non esposti al pubblico.

 

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      Sono inoltre vietate forme associate di esercizio della prostituzione ed è altresì vietato l'esercizio della medesima attività da parte di più persone nell'ambito dello stesso locale.
      Il medesimo articolo 2 prevede, poi, specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle citate disposizioni.
      Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge dispongono, poi, specifici obblighi di comunicazione da parte di coloro che intendano intraprendere l'esercizio della prostituzione e rivolti alle competenti autorità di pubblica sicurezza, alle quali dovrà essere, altresì, trasmessa apposita documentazione, di carattere prevalentemente sanitario, da individuare con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i successivi controlli sanitari cui devono sottoporsi gli esercenti la prostituzione nel corso della propria attività, specificando, altresì: la loro periodicità; le modalità e i tempi per l'espletamento, da parte delle competenti autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, dei prescritti controlli successivi all'inizio dell'esercizio della prostituzione; i requisiti di idoneità igienico-sanitari dei locali ove si svolge la prostituzione e i relativi controlli.
      Anche in questo caso sono previste apposite sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle citate disposizioni.
      L'articolo 6 prevede, a sua volta, l'istituzione, presso il Garante per la protezione dei dati personali, di un Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio della prostituzione, che potrà essere sempre consultato dalla magistratura per esigenze investigative connesse a indagini penali in corso, ovvero per esigenze processuali.
      L'articolo 7 afferma il principio in base al quale chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio di tale attività, mentre il successivo articolo 8 consente qualsiasi forma di pubblicità dell'esercizio della prostituzione purché non rechi offesa al pudore e all'onore sessuale delle persone ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX del libro secondo del codice penale.
      L'articolo 9 inasprisce le sanzioni attualmente previste dalla legge n. 75 del 1958 in materia di reati connessi all'esercizio della prostituzione, mentre l'articolo 10 prevede l'istituzione di un apposito fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale, che sarà alimentato con le risorse economiche acquisite dallo Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla presente proposta di legge.
 

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